Descrizione
AVVISO
La legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha previsto specifici adempimenti in tema di trasparenza in capo ai partiti e ai movimenti politici che presentano liste circoscrizionali di candidati consiglieri e/o candidati alla Presidenza della Regione collegati con tali liste, da effettuarsi in primo luogo nel proprio sito internet (art. 1, comma 14, come modificato dall'art. 38-bis, comma 7, lett. a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108). Ove non esistente, tali soggetti dovranno aprire apposito sito.
In tale sito dovranno essere pubblicati il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data delle elezioni.
Tali obblighi, ai quali sono soggette anche le cd. liste civiche, sono da ritenersi autonomi e distinti rispetto agli ulteriori obblighi di trasparenza posti in capo alla Regione dall’art.1, comma 15, della legge n. 3 del 2019. In adempimento a tale obbligo, la Regione provvederà, entro il settimo giorno antecedente la data a pubblicare in maniera facilmente accessibile dell’apposita sezione «Elezioni trasparenti» del proprio sito istituzionale, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato già pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista).
Ultimo aggiornamento: 1 maggio 2024, 08:26