Descrizione
La Legge Regionale 12 marzo 1984 n. 9 prevede che gli elettori sardi iscritti all'Anagrafe italiana residenti all'estero abbiano diritto ad un contributo per la partecipazione al voto in occasione delle Elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Sardegna.
Al fine di beneficiare del contributo per il rimborso delle spese di viaggio gli elettori devono:
- Essere iscritti all’A.I.R.E (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o avere in corso la procedura di iscrizione all’A.I.R.E. attestata dall’Ufficio Consolare dello Stato estero di provenienza;
- Aver espresso il proprio voto esibendo la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della Sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, di una dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione corredata della fotocopia di un documento di identità valido;
- Dimostrare con i biglietti dell’intero viaggio di essere arrivati entro i due mesi precedenti la data delle consultazioni (arrivo al Comune sardo) e non oltre i due mesi successivi alla data delle consultazioni stesse (partenza per lo stato estero). E’ esclusa la possibilità di beneficiare del contributo per una sola tratta anche se avvenuta nei termini.
Nel caso in cui il viaggio di andata o di ritorno preveda la necessità di più mezzi, lo scalo non dovrà superare le 24 ore di sosta, pena la non rimborsabilità, salvo il caso in cui tale ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o motivi di salute che dovranno comunque essere certificati con apposita documentazione.
Sono ammesse al rimborso solamente le spese di viaggio ammissibili e documentate del solo elettore relative al tragitto percorso dallo stesso (aereo, nave, bus extraurbano e treno).
Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per pedaggi autostradali, auto a noleggio con o senza conducente o di soggetti terzi, per parcheggi, per uso di taxi, del chilometraggio con mezzo proprio e il costo del passaggio auto in nave.
Non hanno diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono, per legge, trasferire la residenza all’estero.
Il contributo è commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute, fino a un massimo di 250 euro per gli elettori provenienti da paesi europei e di 1.000 euro per gli elettori provenienti da paesi extraeuropei. Il contributo sarà erogato dall'Amministrazione comunale soltanto se la documentazione presentata sarà completa.
Per ulteriori informazioni visitare il sito della Regione Autonoma della Sardegna - RAS o rivolgersi al servizio elettorale del Comune .
Ultimo aggiornamento: 1 maggio 2024, 08:32