Competenze
Nell´ordinamento italiano il sindaco è l´organo monocratico a capo del governo di un comune, talora informalmente denominato anche primo cittadino. Secondo l´art. 36 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali) il sindaco è uno degli organi di governo del comune, assieme alla giunta comunale e al consiglio comunale.
Il sindaco è eletto dai cittadini residenti nel comune a suffragio universale e diretto ed è membro di diritto del consiglio comunale.
Il Sindaco promuove e coordina l´azione dei singoli assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell´ente. Sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, a tal fine impartendo direttive al Segretario Comunale ed ai Responsabili di settore.
Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali, anche con riferimento al ruolo di autorità locale, e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.
Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, l´adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivando la riassunzione del provvedimento.
Il Sindaco nomina fra gli assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Sede principale
Contatti
Ultimo aggiornamento: 22 settembre 2023, 09:45