Descrizione
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del “Regolamento sulla Concessione degli Immobili Comunali”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2023, l’Amministrazione comunale può rilasciare concessioni anche temporanee per l’utilizzo di locali o spazi comunali a disposizione.
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 “La concessione è subordinata sempre al perseguimento di finalità generali ed esigenze di programmazione dell’amministrazione comunale nonché finalità di pubblico interesse ossia per soddisfare le esigenze della collettività.”
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, la richiesta all’utilizzo degli immobili comunali può essere avanzata da soggetti pubblici e più specificatamente:
a. Associazioni culturali, ambientaliste e associazioni/sportive.
b. Associazioni di volontariato costituite ai sensi dell’art. 3 della legge 11 Agosto 1991, n. 266 ed iscritte all’albo regionale di cui ai sensi della L.R. n. 39 del 13.9.1993.
c. Le associazioni di promozione sociale di cui alla L. n. 383 del 7 dicembre 2000.
d. Comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi il cui statuto sia stato preventivamente presentato all’amministrazione comunale.
e. Organismi religiosi
f. Organismi ed istituzioni scolastiche comunali
g. Enti pubblici che ne facciano richiesta per promuovere ed organizzare iniziative di interesse per la collettività Urese.
h. Istituzioni pubbliche, fondazioni o comitati.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, le concessioni possono essere rilasciate anche a soggetti privati diversi da quelli elencati al 1°comma, purché l’iniziativa promossa presenti i seguenti requisiti:
- Sia ritenuta di interesse collettivo
- Abbia carattere culturale, storico, artistico, teatrale, scientifico, musicale, sociale, sportivo, scolastico, sanitario, umanitario, di volontariato e di pubblico interesse in genere.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, per concessione di attività saltuarie si intende la richiesta all’utilizzo dei locali di proprietà comunale esclusivamente in giorni stabili e non avente durata massima superiore ai 15 giorni.
Al fine del rispetto del suddetto Regolamento, le istanze relative alla richiesta di concessione dei locali di proprietà comunale per attività “saltuarie e temporanee” (esempio: SALA RIUNIONI EX MUNICIPIO – Via Roma) devono essere presentate con l’apposito modello disponibile in allegato indirizzate al Settore Amministrativo.
La domanda può essere presentata:
- A mano all’ufficio protocollo
- Tramite posta elettronica certificata
- Tramite posta elettronica
Ai sensi dell’art. 6, comma 10, “Per i soggetti che richiedono un utilizzo saltuario, la domanda va fatta almeno 15 giorni lavorativi prima della data stabilita per l’utilizzo, salvo casi di particolare urgenza ed importanza adeguatamente motivata”.
La concessione prevede il pagamento di un corrispettivo per l’utilizzo giornaliero e/o orario.
In casi eccezionali da motivare adeguatamente, come stabilito all’art. 13, commi 1 e 2, del Regolamento, i beni immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale possono essere concessi in uso gratuito, previa acquisizione del parere di regolarità contabile.
Si ricorda che la concessione gratuita potrà essere rilasciata esclusivamente quando “è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni”
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Ultimo aggiornamento: 24 giugno 2025, 17:26